Oggetto: DURC e commercio su aree pubbliche ex art. 2, legge n. 191/2009 – Chiarimenti
Si fa seguito alla nota 13 ottobre 2009, n. 9213 della Scrivente per informare che l’articolo 2, comma 12, della legge n. 191/2009 [1] ha modificato le disposizioni precedentemente introdotte dall’articolo 11-bis della legge n. 102/2009 [2] in ordine al possesso del DURC in caso di esercizio di attività commerciale su aree pubbliche.
A seguito di tale modifica normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’allegata nota 4 febbraio 2010, n. 4860, ha chiarito che il possesso del DURC come presupposto dell’autorizzazione all’attività di commercio su aree pubbliche deve essere previsto dalla legislazione regionale nell’esercizio della propria potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche e che, pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni regionali, deve ritenersi privo di efficacia l’art. 11-bis della L. n. 102/2009.
Il Ministero, inoltre, ha illustrato le principali novità sul tema introdotte dalla Finanziaria 2010 ed in particolare ha chiarito che:
– ciascuna Regione può stabilire specifiche modalità attraverso le quali i Comuni sono chiamati a verificare il possesso del DURC per l’esercizio dell’attività;
– il DURC per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che è stato previsto anche in capo alle imprese individuali [3], viene rilasciato dall’Inps;
– in caso di mancata presentazione del DURC, l’autorizzazione è sospesa per un periodo di sei mesi, ma tale sanzione si applica solo nel caso in cui l’obbligo di presentazione del DURC sia espressamente previsto dalla normativa regionale.
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[1] Legge 23 dicembre 2009, n. 191 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”. [2] Legge 3 agosto 2009, n. 102 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, che all’articolo 11-bis modificava l’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente ad oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. [3] Nel caso di imprese individuali in cui l’attività è svolta unicamente dal titolare, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussiste obbligo assicurativo presso l’Inail e, pertanto, non è possibile rilasciare un DURC contenente la verifica sia di Inps che di Inail tramite il servizio telematico www.sportellounicoprevidenziale.it.
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