Bar “mal frequentato”: per il Consiglio di Stato il Questore lo può chiudere

14 Aprile 2010
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Consiglio di Stato sentenza n. 7777 del 11 dicembre 2009, che precisa fra l’altro che “con riferimento alle conseguenze che possono ridondare su un esercizio commerciale, ove frequentato da malavitosi, è bene rammentare che l’art. 100 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, rimasto in vigore anche dopo la promulgazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 regolatrice dell’attività dei pubblici esercizi, prevede il potere del questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio quando nell’esercizio medesimo siano avvenuti tumulti o gravi disordini, oppure esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure esso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento ex art. 100, r. d. 773/1931 ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. Esso prescinde, pert anto, dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio stesso”.

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