Il TAR della Campania, sezione III, con
sentenza n. 1247 del 2 marzo 2010, ha ribadito che in tema di requisiti di onorabilità di cui all’art.11 del TULPS, “l’intervenuta riabilitazione non estingue, infatti, gli effetti amministrativi della condanna penale e non impedisce che i fatti su cui essa si fonda possano essere valutati in sede amministrativa al fine di evitare potenziali rischi per la pubblica sicurezza, in un’ottica di prevenzione”. Analoga decisione era già stata assunta dalla Sezione V dello stesso TAR Campania che, nella
sentenza n. 3126 del 05 giugno 2009, ha sostenuto: “nonostante la riabilitazione, che non implica, di per sé, come è noto, alcun effetto vincolante sul giudizio dell’amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di detenere armi e di dare idonea garanzia di non abuso delle stesse (l’intervenuta riabilitazione non estingue gli effetti amministrativi della condanna e non impedisce che i fatti su cui essa si fonda possano essere valutati in sede amministrativa al fine di evitare potenziali rischi per la pubblica sicurezza, in un’ottica di prevenzione (…)”.
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