Un regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi è illegittimo se vieta “le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti”. Il Tar dell’Emilia Romagna Sezione I di Parma, con
sentenza n. 157 dell’11 maggio 2010, ha accolto il ricorso contro un diniego del Comune di Parma al rilascio di autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e terrestre”. Il diniego era stato espresso in quanto il regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi prevede un parziale divieto per le mostre con esposizione di animali vivi. Per il TAR “ (…) è pur vero che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (a seguito della riforma del 2001) dà esplicita copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti locali, ma senza tuttavia sottrarla ai limiti stabiliti dall’ordinamento, e quindi, per quel che riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, senza consentirne scelte incompatibili con i principi informatori della relativa disciplina statale”. “(…) i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo”.
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