DISEGNO DI LEGGE N. 1444
D’iniziativa dei senatori
D’Ambrosio Lettieri ed altri
Art. 1. (Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18)
1. Il primo comma dell’articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno».
2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l’indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell’articolo 689 del codice penale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento