Regione Veneto – Divieto di commercio su aree pubbliche

14 Luglio 2010
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Corte Costituzionale 8/7/2010, n. 247
Commercio –Regione veneto – art. 4, comma 4 bis, l.r. 10/2001, introdotto dall’art. 16 della l.r. 7/2005 – Divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti – questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione – dell’art. 4, comma 4-bis, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche), introdotto dall’art. 16 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo), in base al quale «È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti».

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