Nella circolare si afferma che “il quesito in ordine all’applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva”. Gli argomenti su cui si fonda tale conclusione sono:
a) l’analisi del dato letterale della nuova norma, laddove, ai sensi del comma 4ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, si afferma che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”;
b) il confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19. Deve, infatti, “evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo). Invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall’ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che “Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti” (articolo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19″;
c) la previsione, contenuta nella nuova disposizione, per cui “la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19″. Tale formulazione, secondo l’ufficio legislativo del Ministero, “appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell’articolo 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preliminarmente all’avvio dell’attività edilizia, la presentazione di una “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie”.
La conclusione è che “la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi” (in particolare permesso di costruire e Dia alternativa al permesso di costruire).
Fonte: Praticaforense.it
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