I CONTENUTI
Il codice si compone di 74 articoli. Vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana. E si rielabora il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983. Inoltre, come spiega una nota del Dipartimento, il codice rende effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere. In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006, il titolo I afferma il principio teso a garantire alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita. Viene inoltre agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito. Il titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche volta, si legge nella nota, a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mi ra a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente. Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un’ottica di modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Si prevedono misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del codice) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l’eliminazio ne di appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica dell’attività mediante una semplice comunicazione (Scia) ad un unico interlocutore (sportello unico). Il codice affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o al ministro delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione. Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio: viene fornito il sostegno all’esercizio della professione, con valorizzazione dell’agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe. Le nuove norme sottopongono le agenzie operanti on line alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali. Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso; il turismo enogastronomico; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del Made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, c he individua appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In un’ottica di destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale strumento che permette l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell’8 per mille destinate allo Stato. E ancora fari puntati sulla tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Si prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche, e il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo. Una novità è costituita dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese). Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l’assi stenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in Italy a fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo. Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto: l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in termini di medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo. Inf ine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.
di Giuseppe Manfredi tratto da La Gazzetta degli Enti locali
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento