In linea con questa interpretazione, si era espresso, con parere n.98062 del 7/4/2010, anche il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della regione Emilia Romagna, sostenendo che l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali risulta coerente con l’identificazione operata dall’art.2 del D.lgs. 193/2007 delle autorità competenti per l’espletamento delle funzioni di controllo ufficiale. Per la Regione Emilia Romagna “La funzione di Controllo Ufficiale previsto dalle norme del pacchetto igiene non può che essere svolta da personale in possesso di determinati requisiti professionali, che allo stato sono presenti esclusivamente nel personale dipendente del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Aziende USL. Gli organi incaricati del controllo commerciale, qualora rilevino situazioni che possono verosimilmente rappresentare un pericolo o un rischio per la salute pubblica, si raccorderanno con i dipartimenti di sanità pubblica per l’adozione, da parte di questi, delle misure necessarie a ripristinare eventualmente le condizioni di uniformità.”.
Su questa tematica interviene però un altro soggetto istituzionale di tutto rispetto: il Ministero dell’Interno che, con nota prot. n. 557/ST/201.600/S.12 del 26 maggio 2010, risponde ad un quesito inerente ai poteri di accertamento delle violazioni in materia igienico-sanitaria da parte degli appartenenti alla polizia municipale, sostenendo che in base al combinato disposto dell’art.13, comma 4, della legge n. 689 del 1981, che attribuisce agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione punita con sanzione amministrativa, e dell’art.5, comma 1, della legge n. 65 del 1986, che riconosce al personale della polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative, comprese anche quelle punite dal D.lgs. n. 193/2007. L’art. 2 infatti di questo decreto non rappresenta una norma speciale derogatoria del principio sancito dall’art.13, comma 4, della legge n. 689/81, in quanto le Autorità competenti in esso indicate sono le autorità che ciascun Stato membro dell’Unione Europeo è tenuto ad individuare quali responsabili dei controlli ufficiali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti europei riguardanti la materia della sicurezza alimentare.
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