a) l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di DIA al Comune. Tale dichiarazione consente l’immediato inizio dell’attività e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale;
b) la DIA deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività.
Con il parere n. 257231 del 20.10.2010, il Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della Regione Emilia Romagna, in merito al perdurare della vigenza del parere del servizio veterinario che deve essere allegato alla DIA di cui all’art.5 della L.R. 5/2005, ha precisato che, dopo la modifica dell’art.19 della legge n. 241/1990 ad opera della legge n. 122/2010 che ha introdotto la SCIA in totale sostituzione della DIA, “non vi è dubbio che nel caso in questione il parere previsto dalla normativa regionale sia sostituito da autocertificazione – di cui al novellato art.19 della legge n. 241/1990
– da parte del privato circa il possesso dei requisiti prescritti”.
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