Commercio aree pubbliche: illegittima l’ordinanza che vieta il trasporto di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni

1 Aprile 2011
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Il TAR  Veneto, sez. Terza, n. 487/2011 ha ritenuta illegittima l’ordinanza, adottata ai sensi dell’art.54 del TUEL dal sindaco di Venezia, che vietava il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di Venezia. L’ordinanza impugnata è illegittima in primo luogo perché ha un contenuto chiaramente normativo, che rischia di tradursi, attraverso la sua reiterazione, in una disciplina generale derogatoria che collide con la natura provvedimentale propria delle ordinanze contingibili ed urgenti, richiesta dal testo dell’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 vigente al momento della sua adozione.

L’ordinanza infatti era stata adottata il 13 giugno 2008, sotto la vigenza dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, ma prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125

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