Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative.
Le disposizioni dell’art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, la intervenuta reinterpretazione del riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e regioni in merito alla disciplina dei requisiti di accesso all’attività di commercio, l’inclusione della stessa nella materia delle professioni con il conseguente recupero della competenza statale in merito e le più recenti tendenze interpretative emerse nelle sedi di coordinamento tecnico interregionale ed interistituzionale, rendono inadeguato l’attuale assetto della disciplina regionale in tema di requisiti professionali per l’esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
ASSETTO NORMATIVO NELLA REGIONE PIEMONTE – PRINCIPI ISPIRATORI
Secondo i contenuti della legge regionale n. 38/2006 s.m.i. riferita, più in generale, alla disciplina del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, e della D.G.R. n. 55-12246/2009, inerente, più specificatamente, ai percorsi formativi per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione e di commercio di alimentari, ispirati al principio di tutela della salute pubblica, ed alla conseguente esigenza di massima tutela dei consumatori, oltre che alla ricerca dell’ottimizzazione del servizio reso, il sistema di formazione professionale è stato finora differenziato fra le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita dei generi del settore merceologico alimentare.
Un maggiore onere formativo è stato posto a carico di chi intenda esercitare l’attività di somministrazione, rispetto a chi intenda semplicemente vendere, in considerazione del maggiore impatto sulla salute.
Nelle precedenti note di codesta Direzione, ed, in particolare:
• nella nota prot. n. 4865/DB1701 del 07/06/2010 avente ad oggetto: applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio
• nella nota prot. n. 5543/DB1701 del 01/07/2010 recante indicazioni integrative alla nota della Direzione regionale Commercio n. 4865/DB/1701 del 07/06/2010 veniva evidenziato, conseguentemente, il principio cardine di tale sistema, secondo il quale i requisiti professionali previsti dall’art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. per l’attività di somministrazione erano ritenuti validi anche per il commercio di alimentari e non viceversa, secondo la logica, di immediata percezione, per la quale “nel più è compreso il meno”.
ASSETTO NORMATIVO DELINEATO DAL D.LGS. n. 59/2010 – PRINCIPI ISPIRATORI
Il succitato D.lgs. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno –direttiva Bolkestein- afferma invece il “principio della piena intercambiabilità o equivalenza” dei requisiti professionali fra le attività di somministrazione e di commercio di alimentari, in linea con i principi comunitari di massima semplificazione amministrativa e di libertà di circolazione degli operatori economici, in primis, sul territorio nazionale.
Alla libertà di circolazione nel mercato interno corrisponde inoltre, sul piano nazionale, il principio della totale equiparazione fra i titoli acquisiti in tutte le regioni italiane, come già avviene in Regione Piemonte, ai sensi del punto 2.1.4 “Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte”, Sezione II, della sopraccitata D.G.R. 55-12246/2009.
In considerazione delle motivazioni sopra esposte ed, in particolare, in ossequio ai più recenti orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), si forniscono con la presente nota alcuni aggiornamenti interpretativi, per i casi in cui non sia giuridicamente necessaria una modifica normativa, ad integrazione ed in parziale difformità rispetto a quanto enunciato nelle precedenti note prot. n. 4865/DB1701 del 07/06/2010 e prot. n. 5543/DB1701 del 01/07/2010.
Si provvederà successivamente ad apportare le modifiche normative rese necessarie dalla rinnovata tendenza interpretativa.
PREGRESSA ISCRIZIONE AL REC
Sulla base di una risoluzione del MISE n. 61559 del 31/05/2010 é da considerare in possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di commercio di generi alimentari e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande chi:
– sia stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), ovvero
– per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 287/1991;
– e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
– chi abbia superato l’esame d’idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell’iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo.
Questo ultimo requisito si desume dalla norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e da una risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010.
Tale requisito professionale è da ritenere intercambiabile fra le due attività di vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Il principio di presupposto è pertanto quello della piena equivalenza fra i requisiti.
TITOLI DI STUDIO
Con formulazione del tutto innovativa rispetto al pregresso, quantomeno in relazione all’attività di commercio di alimentari, per la quale il D.lgs. n. 114/1998 escludeva la rilevanza dei titoli di studio, il D.lgs. n. 59/2010 ha ripristinato la rilevanza degli stessi ai fini dell’acquisizione del requisito professionale di accesso alle attività di commercio e somministrazione.
A tale proposito, tenuto conto delle più recenti tendenze interpretative a livello costituzionale in materia di professioni, nel senso di riservare allo Stato, secondo quanto già accennato nella premessa della presente nota, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117 Cost., comma 3, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale, il MISE si sta esprimendo con proprie risoluzioni in merito alla valutazione dei titoli di studio statali validi in modo equivalente per l’esercizio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione.
A titolo informativo si rammenta che il MISE ha riconosciuto validi, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 i seguenti titoli di studio statali:
– Diploma di “Laurea in Farmacia” con risoluzione n. 53609 del 18/05/2010;
– Diploma di scuola secondaria superiore di “Perito Agrario” con risoluzione n. 86656 dell’08/07/2010;
– Diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” con risoluzione n. 94958 del 22/07/2010;
– Laurea in Economia con indirizzo “Gestione Aziendale” con risoluzione n. 94953 del 22/07/2010;
– Diploma di “Maturità di Tecnica Femminile” con risoluzione n. 132308 del 30/09/2010;
– “Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali – specializzazione Dirigente di Comunità” con risoluzione n. 159528 dell’08/11/2010;
– Diploma di “Laurea in medicina e chirurgia” con risoluzione n. 167119 del 16/11/2010;
– Diploma di “Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale” con risoluzione n. 166834 del 16/11/2010;
– Diploma di scuola secondaria superiore di “Perito chimico” con risoluzione n. 167111 del 16/11/2010;
– Laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche con risoluzione n. 155543 del 02/11/2010;
– Diploma di “Ragioniere e perito commerciale” con risoluzione n. 199259 del 28/12/2010;
– Diploma di “Agrotecnico” con risoluzione n. 5910 del 14/01/2011 e con risoluzione n. 33304 del 23/02/2011;
– Diploma di “Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar” con risoluzione n. 33304 del 23/02/2011.
Per maggiori dettagli ed ulteriori aggiornamenti in materia, si rimanda alla consultazione del sottoindicato link corrispondente al sito web del Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione del MISE, area di interesse “Internalizzazione”, contenuti “Leggi, Normativa” – Altri atti amministrativi http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=ANDidarea2=0§ionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&partebassaType=4&viewType=2&cattitle=Altri%20atti%20amministrativi
E’ inoltre stata emanata la circolare n. 3642/C in data 15 aprile 2011, con la quale, tenuto conto delle risoluzioni nel frattempo intervenute, il MISE ha indicato in modo più sistematico, anche se non esaustivo, l’elenco dei titoli di studio statali e dei titoli regionali equipollenti a quelli statali, ai fini dell’accesso alle attività di cui trattasi.
Ogni richiesta di parere in merito ai titoli di studio statali e regionali di cui alla predetta circolare, dovrà conseguentemente essere rivolta, per competenza, allo stesso MISE: Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, al seguente indirizzo: Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Tel. +39 06.4705.5309
Fax +39 06.4821.706
Email: dgmercato.segreteria@sviluppoeconimico.gov.it
Alla luce degli orientamenti ministeriali in attuazione del D.lgs. n. 59/2010, appaiono pertanto in parte insufficienti le disposizioni dell’art. 5 comma 1, lett. b) bis della L.R. n. 38/2006 s.m.i., che recita espressamente: “……… diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti”. Infatti oltre a tali titoli occorre prendere atto della rilevanza attribuita anche ad altri titoli secondo i descritti recenti orientamenti interpretativi del MISE, secondo il principio dell’equivalenza.
PRATICA COMMERCIALE
Anche per il requisito della pratica commerciale il principio di fondo è quello della completa intercambiabilità fra i requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione e pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 6, lett. b), chi ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, per il settore della vendita di alimentari può anche somministrare e viceversa.
Il decreto legislativo 59/2010, con formulazione parzialmente innovativa rispetto al pregresso, dispone che la pratica rilevante ai fini del possesso del requisito di accesso all’attività di vendita e di somministrazione può essere acquisita in: 1. qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti;
2. qualità di socio lavoratore;
3. qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore.
Facendo riferimento alle tipologie sopraindicate al punto 1., si segnalano a titolo collaborativo, alcune risoluzioni del MISE, in merito alla pratica acquisita in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti:
• la figura di “addetto alla preparazione degli alimenti”, a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.lgs n.114/1998 che riconosceva la qualificazione professionale solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o all’amministrazione”, sta a indicare che non vi è disparità, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, fra l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale nel settore alimentare. Se ne deduce che anche l’attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l’avvio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione. A titolo esemplificativo, le mansioni tipiche del settore della produzione artigianale possono essere le seguenti: panettiere, pasticcere, gastronomo, ecc…
• la figura di “addetto all’amministrazione”, già prevista nel previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.lgs n.114/1998, è riconducibile, secondo il parere espresso dal MISE nella risoluzione con Prot. n. 506896 dell’11/02/2002, al soggetto che si occupa della tenuta di scritture contabili, ordinate in modo organico, nonché della elaborazione e sintesi di informazioni, al fine di organizzare e ricordare fatti di contenuto economico che riguardano la gestione dell’impresa e che ne costituiscono necessario supporto.
Naturalmente la pratica acquisita come addetto all’amministrazione deve essere acquisita presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Con riferimento alla seconda delle fattispecie relative alla “pratica commerciale” cioè a quella relativa al socio lavoratore si evidenzia che il MISE continua a riconoscere come requisito valido anche l’esercizio in proprio per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese esercenti la vendita di alimentari o la somministrazione per le motivazioni che seguono. Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto non poteva infatti non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui all’art. 71, comma 6, lett. b) che riconosce quale requisito valido l’aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore. (cfr. risoluzione n. 53422 del 18/05/2010)
Su questa ultima precisazione del MISE è peraltro da rilevare che, aver esercitato in proprio può significare soltanto due cose cioè:
• aver lavorato in una società, come socio non in possesso del requisito – essendo altro il soggetto individuato a tale fine dalla società – e quindi si ricade nell’ipotesi del socio lavoratore;
• aver lavorato in proprio come titolare di ditta individuale e quindi, per definizione, essendo in possesso del requisito. Pertanto le precisazioni sul punto del MISE appaiono pleonastiche.
Con riferimento infine alla terza fattispecie, relativa alla pratica acquisita come coadiutore familiare non si segnalano novità significative nella formulazione di legge.
ULTERIORI INDICAZIONI SULLA PRATICA COMMERCIALE LAVORO PART-TIME
Per quanto riguarda la possibilità di far valere il requisito professionale nel caso di lavoro con orario a tempo parziale, si specifica quanto indicato dal MISE come segue: “ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che appunto ha previsto i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell’ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part-time”. (cfr. risoluzione n. 128621 del 27/09/2010)
ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
Ai fini del riconoscimento della requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 comma 6 lett. b), il MISE ritiene che il soggetto che esercita un’attività nel settore merceologico alimentare in qualità di associato in partecipazione, con regolare posizione INPS e INAIL, sia in possesso della qualificazione professionale prevista per l’avvio dell’attività, stante le caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del Codice Civile e le modalità del coinvolgimento dell’associato nella gestione dell’impresa. (cfr. risoluzione n. 95101 del 22/07/2010)
POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE
Poiché soltanto per il caso di “società, associazioni o organismi collettivi” è previsto dalla legge che “i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, si desume, a contrariis, che nel caso di ditta individuale i requisiti professionali, oltre, naturalmente a quelli morali, devono essere posseduti dal suo titolare, salva poi la sua possibilità di delegare altri soggetti all’esercizio dell’attività in particolare per garantire il rispetto del comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. per il quale “Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE PER L’ACCESSO
I nuovi operatori economici che intendono avviare l’attività di commercio di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande devono “aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”, secondo quanto stabilito all’art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010.
Rispetto al passato la novità sta essenzialmente nell’unicità dei percorsi formativi riferiti alle due attività di vendita e di somministrazione.
In relazione a ciò la deliberazione regionale n. 55-12246/2009, prevedendo percorsi differenziati, appare inadeguata. Pertanto verrà a breve integralmente sostituita da un nuovo provvedimento ad oggi in fase di predisposizione.
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