Per il Ministero, l‘art.689 del codice penale, che punisce l’esercente che somministra, in un locale pubblico, bevande alcoliche ai minori di anni 16, persegue “il fine immediato di tutelare persone che, per immaturità, mancano della potestà di autogoverno, oltre quello di prevenire l’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità”.
L’articolo 689 non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sul posto – conviene il Ministero – né alcun riferimento alla vendita per asporto degli alcolici, ma è necessario tenere conto che il corpus normativo avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici ha subito in questi anni ampie modifiche e che, pertanto, la lettura del T.U.L.P.S. non può prescindere dall’assunto che, nel tempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni, hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico.
Nel T.U.L.P.S., per il Ministero dell’Interno, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano categorie distinte sul piano giuridico e semantico.
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