A livello sub statale il coordinamento degli accessi era stato affidato dal D.L. 70/2011, prima della conversione in legge, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP); con la legge di conversione n.106/2011 la competenza ad effettuare la programmazione viene assegnata al Comune.
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia gestionale, deve quindi individuare il dirigente che deve effettuare la programmazione. A parere di chi scrive, la programmazione deve essere assegnata al dirigente/comandante della Polizia Municipale; anzi si può sostenere che tale competenza non può essere individuata in capo ad altro dirigente amministrativo del comune, poiché in tale ipotesi si creerebbe una sorta di dipendenza gerarchico-funzionale del dirigente Comandante della Polizia Municipale da altro dirigente amministrativo contraria alla legge quadro della P.M. – legge 7 marzo 1986, n. 65.
Si tratta comunque di una novità di grande portata, che richiede tempo per essere metabolizzata e gestita, ma non vi è tempo per i controlli che premono e per gli operatori della Polizia Municipale che, qualora compiano atti e adottino provvedimenti, anche sanzionatori, in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.L. n. 707201, commettono illecito disciplinare.
Per questi motivi, nell’urgenza di individuare soluzioni, ho predisposto una bozza di determina, che si allega; sicuramente non perfetta, sicuramente migliorabile, ma che può essere un punto di partenza per ricominciare a lavorare per la tutela del consumatore.
Elena Fiore
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