• concede, in attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, ai Comuni, Province, Regioni e Stato, un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;
• stabilisce che le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente e meglio precisate nel comma 9 dell’articolo, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del decreto legge.
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