Enti locali – Competenze degli organi – Attività di pianificazione – Disciplina del commercio su aree pubbliche

5 Settembre 2011
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Enti locali – Competenze degli organi – Attività di pianificazione – Disciplina del commercio su aree pubbliche – Delibera del commissario straordinario prefettizio – Sospensione degli effetti – Deliberazione della giunta comunale – Illegittimità – Competenza – Spetta al consiglio

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II – Sentenza 30 agosto 2011, n. 1213

La delibera con la quale si è inteso disciplinare il commercio su aree pubbliche in un settore delimitato del territorio comunale, costituito dal cimitero e con riferimento all’attività commerciale che si svolge in tale contesto, vale a dire il commercio di fiori, piante ed articoli funerari, costituisce espressione dell’attività di pianificazione, di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la competenza del consiglio in relazione, tra l’altro, a: “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. Ne consegue l’incompetenza della Giunta comunale in ordine al provvedimento di sospensione della delibera del commissario straordinario di riordino del commercio su aree pubbliche, poiché tale delibera è stata adottata con i poteri del Consiglio comunale e solo questo organo sarebbe competente all’adozione di un provvedimento di sospensione. Infatti, l’art. 21-quater della legge 241/1990, cristallizzando un principio di carattere generale già consolidato, ha previsto che l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Salva diversa previsione di legge, pertanto, un provvedimento di sospensione di un atto amministrativo può essere adottato solo dallo stesso organo che aveva emanato l’atto stesso.

Fonte: Lagazzettadeglientilocali.it

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