Questi alcuni dei contenuti del decreto.
Apparecchi ad uso estetico: aggiornato l’elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, contenuto nella Legge n.1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attività di estetista. Per ogni apparecchio viene fornita una scheda tecnico-informativa che ne definisce caratteristiche, modalità di esercizio, cautele d’uso e indica le norme tecniche da applicare. Solarium per l’abbronzatura: le lampade abbronzanti UV-A e quelle al quarzo e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini, ecc.) rappresentano sorgenti di radiazione ultravioletta, con possibilità di effetti cronici soprattutto a livello della pelle e degli occhi. Gli effetti possono dipendere dalla qualità e quantità delle radiazioni , come anche dalla sensibilità cutanea e oculare dell’individuo. Il decreto proibisce l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
minori di 18 anni;
donne in stato di gravidanza;
soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie alla cute;
soggetti che non si abbronzano, o che si scottano, facilmente all’esposizione al sole.
L’utilizzo è, invece, sconsigliato a chi ha molti nei, ai soggetti con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza, a chi assume farmaci, che, in alcuni casi, aumentano la fotosensibilità agli UV.
Nel centro estetico, prima del trattamento, è necessario informare i clienti sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV e dovranno essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni e cautele d’uso.
Specificato anche dal decreto che l’uso delle apparecchiature ha esclusivamente fini estetici e non terapeutici, pertanto non devono essere vantati effetti benefici.
Apparecchi a luce pulsata: l’impiego di apparecchiature per depilazione a luce pulsata è riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare. Durante il trattamento è necessario evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi; in ogni caso il decreto prevede l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, di proteggere gli occhi con occhiali protettivi o sistemi equivalenti. Previsto il divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
Fonte: Governo.it
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