Tale cambiamento, fortemente voluto dal precedente Ministro Brunetta e portato avanti dall’attuale Ministro Patroni Griffi, è conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.
In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000, «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»
Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Al contrario, in base al nuovo art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi”;
senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile.
In virtù delle norme appena entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all’interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituirà violazione dei doveri d’ufficio e sarà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Appare chiaro come la piena attuazione di tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa e, in particolare, del Codice dell’Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere “reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente”).
Infatti l’art. 58 CAD dispone che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive…. le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”.
Visto che le linee guida sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA, alle amministrazioni non resta che provvedere al necessario adeguamento tecnologico ed organizzativo.
Non resta che dire una cosa allora: “Addio certificati, di sicuro non ci mancherete!”
Fonte: Leggioggi
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