Enti locali – Competenze degli organi – Sindaco – Ordinanza – Sospensione e chiusura dell’attività di deposito all’ingrosso di prodotti alimentari – Legittimità – Ragioni
È legittima l’ordinanza con cui il Sindaco ha disposto, in base ai risultati di una ispezione del Servizio Veterinario dell’Azienda, la sospensione e chiusura dell’attività di deposito all’ingrosso di prodotti alimentari, considerato che, nel caso di specie, il sindaco ha operato quale Autorità sanitaria locale, ai sensi del regolamento di igiene e sanità pubblica, approvato con delibera del consiglio comunale, mai oggetto di alcuna impugnazione. Al riguardo la Regione Puglia, con l.r. 20/7/1984, n. 36 in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresa la tutela igienico – sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande (art. 1, lettera e)), avvalendosi del trasferimento alle regioni con d.P.R. n. 327/1989, recante il regolamento di esecuzione della l. n. 283/1962, ha espressamente sancito all’art.3 della suindicata l.r. n. 36 che in materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all’ Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti e che l’attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’ Unità sanitaria locale. Orbene, l’art. 15 della l. 30.4.1962, n. 283 attribuiva al medico ed al veterinario provinciale anche la competenza di ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio.
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