1. L’attivita’ temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e’ avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita’ priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e’ soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Leggi anche
Vanno in edilizia libera i chioschi stagionali per attività di ristorazione su suolo privato
Approfondimento di Pippo Sciscioli
Pippo Scicioli
10/07/24
IL CASO – Somministrazione – associazione – suolo pubblico
Quale documentazione va presentata?
10/07/24
09/07/24
28/06/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento