1. Tra i “requisiti e condizioni” per il rilascio delle licenze di taxi che la legge, la cui fissazione viene demandata ai comuni dall’art. 5 della legge 21/1992, ben può essere ricompresa l’idoneità morale correlata a precedenti penali di una certa gravità.
2. La revoca della licenza di taxi per inidoneità morale come conseguenza della condanna penale non può configurarsi come una sanzione penale accessoria, ma come effetto di natura amministrativa che il regolamento comunale fa derivare – anche in relazione alla delicatezza e rilevanza sociale ed economica del servizio taxi – dalla semplice circostanza di aver riportato una condanna per reati gravi, e la gravità dei reati è ragionevolmente desunta dalla misura della sanzione penale prevista.
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