1. L’occupazione di un’area demaniale marittima concretizza un illecito permanente la cui repressione costituisce esercizio del potere di polizia demaniale e non già di repressione degli abusi edilizi e, quindi, è esperibile senza limiti di tempo in quanto ex se sempre giustificata da un preminente interesse pubblico identificabile nella necessità di tutelare beni di proprietà pubblica aventi una peculiare natura e destinazione. Nessun affidamento giuridicamente tutelabile è, pertanto, configurabile a favore del privato in riferimento alla materiale apprensione di beni non suscettibili per loro natura di appartenenza ad altro soggetto se non allo Stato ovvero alla Regione (in questo senso anche Cons. Stato, sez. VI, n. 4299/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 1886/2011; TAR Sicilia, Catania, n. 309/2008).
2. L’esercizio del potere di repressione degli abusi demaniali non è condizionato dagli artt. 54 e ss. del codice della navigazione all’inesistenza del pregiudizio per la parte legittima del fabbricato e ciò a differenza di quanto, talvolta, prevede la normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi (artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001).
3. La competenza all’adozione dei poteri repressivi in materia di occupazione demaniale spetta ai comuni (TAR Lazio, Roma, n. 3032/2011; TAR Lazio, Roma, n. 31953/2010).
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