Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

30 Maggio 2012
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Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso ha approvato, in via preliminare, il testo di uno Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (atto n. 468). Il provvedimento, come si legge nel comunicato stampa del Governo, apporta, a distanza di due anni dall’attuazione della Direttiva Servizi, alcuni necessari correttivi al D.Lgs. n. 59/2010, riguardanti soprattutto l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA).
Nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si prevede che si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso.
Il provvedimento contiene numerosi interventi d’immediata semplificazione, riguardanti le attività di:

commercio all’ingrosso nel settore alimentare: previste all’art. 7 modifiche all’art. 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Abrogate le disposizioni che regolavano il commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati.

facchinaggio: non viene più richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma il solo possesso del requisito di onorabilità;

intermediazione commerciale e di affari: viene soppresso il comma 7 dell’art. 73 dove si prevedeva che “Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio”;

spedizioniere: all’articolo 76, comma 4, che aveva sostituito l’art. 6 della L. n. 1442/1941, viene sostituito il n. 3 prevedendo che: l’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato.
Le società cooperative vengono equiparate alle imprese individuali.

Acconciatore ed estetista: previsto l’obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico;

– tintolavanderia: all’art. 79 viene aggiunto il comma 1-bis, che recita: “1-bis. Le disposizioni della L. 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”.

magazzini generali: prevista una nuova regolamentazione con l’aggiunta dell’art. 80-quinqies;

mulini: aggiunto l’art. 80-sexies nel quale si prevede che l’esercizio dell’attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto a SCIA da presentare, con comunicazione unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
Prevista l’abrogazione dell’Albo dei commissionari, mandatari ed astatori (art. 71-ter) e del Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici (art. 80-bis).
Prevista la soppressione del ruolo per il mediatore delle unità da diporto (art. 80-ter).
Previste modifiche riguardanti il Ruolo dei periti e degli esperti (art. 80-quater).

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