L’art. 19. legge 241/1990, nel definire l’ambito dell’istituto della scia, stabilisce che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato …”. Nel caso di concessione demaniale, non può ritenersi applicabile l’istituto in questione. Infatti, è giurisprudenza costante quella per cui la concessione demaniale non rientra nel novero dell’art. 19 legge 241/1990, trattandosi di atto discrezionale, il cui rilascio è rimesso all’apprezzamento da parte dell’amministrazione circa l’interesse pubblico all’attribuzione in uso e godimento esclusivo al privato di un bene demaniale (naturalmente destinato alla fruizione da parte della collettività indifferenziata) ed, in quanto tale, atto a contenuto costitutivo di un potere o situazione giuridica prima non esistente nella sfera giuridica del privato. La giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di rinnovo della concessione demaniale, una volta scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento, non ha valore provvedimentale di rigetto o di assenso (TAR Catania, sez. III, 1.3.2011, n. 519, TAR Lazio, Roma, sez. II, 4.11.2008, n. 9565). Inoltre, è da rilevare che la concessione demaniale, e con questa anche l’acquisizione dell’area relitta, riguarda un bene contingentato, atteso che le concessioni devono essere compatibili col piano regionale e con quello comunale delle coste e che più soggetti ben possono richiedere in concessione lo stesso bene, e quindi espressamente escluso dall’applicazione dell’art. 19legge 241/1990.
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