art.36
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)
1. All’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Sino alla emanazione di disposizioni regionali in materia, non è soggetta all’autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati.”;
b) al comma 2, le parole: “alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), c), d), e), f), g) e h)”.
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