Il TAR Roma, con
sentenza n. 7697 del 12 settembre 2012, ha ritenuto che sia legittima un’insegna con la denominazione “parafarmacia” e riportante il simbolo della croce, purché di colore di verso dal verde, poiché la croce – ad esempio di colore blu – non è vietata dalle normativa vigente in materia normative e non appare idonea a ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio. L’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, infatti, ha stabilito che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
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