2. Procedimento amministrativo – Autorizzazioni – Attività di agriturismo – Istanza di regolarizzazione ex art. 4 d.P.R. n. 447/1998 – Valutazione di inammissibilità – Mancata attivazione della conferenza di servizi estesa alle altre amministrazioni – Legittimità
Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 5 novembre 2012, n. 5590
1. Il legittimo esercizio di un’attività commerciale, soprattutto se essa comporti – come nel caso di specie relativo all’esercizio dell’attività di agriturismo – la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere. Nel caso di specie, è incontroversa la mancanza di conformità urbanistica-edilizia del compendio aziendale, di talché ineccepibile appare il consequenziale provvedimento inibitorio adottato dal comune, rispetto alla richiesta di rilascio della relativa autorizzazione commerciale.
2. Il modulo procedimentale della “conferenza di servizi” è adottato dall’amministrazione investita della relativa istanza ed ha finalità di “semplificazione”. Pertanto, nel convocare una “conferenza di servizi” l’amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare le altre amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all’adozione del provvedimento finale. Orbene, nel caso di specie il Comune ha ritenuto, legittimamente, di convocare una preliminare “conferenza di servizi” con i Dirigenti dei settori competenti, per l’esame completo della questione avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo. Ciò, fatta salva la possibilità di convocare successivamente una nuova Conferenza di Servizi cui invitare anche le altre amministrazioni, in caso di ammissibilità della istanza di regolarizzazione ex art. 4 d.P.R. 447/1998. Tale ammissibilità ben può essere negata dall’amministrazione procedente tutte le volte in cui vi siano degli ostacoli di natura amministrativa, per questioni la cui competenza spetta, come nel caso di specie (presenza di abusi edilizi) alla stessa autorità procedente, risultando un inutile aggravio procedimentale la convocazione di altre amministrazioni, stante l’esito negativo scontato del procedimento. Tale conclusione è confortata dal disposto di cui al comma 1 dell’art. 4 del d.P.R. in questione, il quale rimette alla “struttura” procedente la facoltà di adottare gli atti del procedimento anche “direttamente”. Nella fattispecie, quindi, essendo stata valutata non ammissibile, in radice, l’istanza ex art. 4 cit., correttamente il comune ha ritenuto di non gravare inutilmente l’azione amministrativa attivando una “conferenza di servizi” estesa alle altre amministrazioni. Giova sul punto rammentare che il legislatore con il modulo procedimentale in questione previsto dall’art. 4 d.P.R. 447/98 ha inteso introdurre nell’ordinamento uno strumento di natura eccezionale volto a semplificare i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi e non, invece, finalizzato alla sanatoria di abusi edilizi attraverso la modifica dell’assetto urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1038 del 3.3.2006).
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