La Corte Costituzionale con la sentenza n° 291 dell’11 Dicembre 2012, con deposito in cancelleria del 19 Dicembre, ha definitivamente stabilito l’illegittimità della norma contenuta nell’articolo 29 bis, introdotto dall’articolo 6 della Legge Regionale 63/2001 nella legge regionale della Toscana 28/2005 “ Codice del Commercio “.
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