In particolare al punto 2 di detta circolare il Ministero precisa che la comunicazione al Questore, oggi prevista dal comma secondo dell’art.86 del TULPS, è stata introdotta dall’art. 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.131 in luogo dell’abrogata licenza di polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso i circoli privati, al fine di continuare a consentire l’accesso e il controllo dell’autorità di p.s. in detti locali.
La nuova disposizione, prosegue il Ministero, ha la stessa ratio dell’art.9, comma prima, della legge n. 287/91 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto entro 10 giorni gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ( o delle SCIA ricevute) per l’attività di somministrazione; per questo motivo la nuova comunicazione al Questore è un compito che deve assolvere l’amministrazione comunale che ha ricevuto la SCIA o che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi del DPR 235/2001
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