Il TAR Sardegna, sez. II, con sentenza del 5/10/2012 n. 835 ha precisato che il Comune, dopo la liberalizzazione delle attività economiche, non può esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell’attività fieristica nel suo ambito territoriale.
A ns parere l’equivoco che si è proposto in molti commenti alla sentenza del TAR Sardegna n. 835/2012 nasce dal fatto che tale sentenza fa riferimento alla sentenza della corte di giustizia europea 439/1999 del 15.01.2002 nella quale si dichiarava l’illegittimità delle norme regionali in materia di fiere espositive, materia completamente diversa da quella delle “fiere commerciali” su aree pubbliche definite dall’art. 27 del D.lgs 114/1998.
Il fatto, quindi, che Il Comune non possa pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell’attività fieristica nel suo ambito territoriale in virtù del principio della liberalizzazione delle attività economiche va riferito al sistema fieristico regionale come modificata e non alla normativa del commercio su aree pubbliche
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