Il Tar Piemonte, con
sentenza n.276 del 28 febbraio 2013, ha accolto un ricorso presentato contro il comune di Torino che aveva negato l’apertura di un’attività di somministrazione. Per il TAR “Deve peraltro avvertirsi che tale sistema – quale delineato dalle fonti primarie sopra citate – non può non ritenersi già vigente ed operativo, nonostante (l’eventuale) mancato adeguamento degli ordinamenti regionali e locali, adeguamento che la legge nazionale prescriveva dovesse intervenire entro il 30 settembre 2012 (art. 31, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011).
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