TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 5 settembre 2013, n. 2110
È legittima la delibera con la quale la giunta comunale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, l.r. 6/2010, che attribuisce al comune la facoltà “di individuare zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a restrizioni particolari”, ha stabilito le “modalità operative e criteri sperimentali finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio extramercato per il commercio su aree pubbliche”, la quale ha distinto tra ambiti territoriali sottoposti a vincoli o condizioni, per i quali si prescrivono le distanze di rispetto e le merci da esitare sono vincolati a tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale; ed ambiti territoriali inibiti al commercio su area pubblica, dove, per ragioni di pubblico interesse e per la particolare valenza storica/architettonica/culturale ed artistica non vengono rilasciate/rinnovate le concessioni di suolo pubblico per il commercio su area pubblica extramercato. L’eccezione di incompetenza della giunta ad adottare tale delibera è, infatti, priva di fondamento: l’art. 22 della l.r. 6/2010 non prescrive alcuna competenza del consiglio comunale in materia (e la competenza di tale organo, come è noto, è limitata ai soli atti indicati dalla legge).
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