Le prime sono luoghi dove si possono svolgere solo attività ginniche, le seconde sono luoghi di pubblico spettacolo, assoggettati alla disciplina del Tulps e del Codice Penale, che richiedono il rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
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