Nell’ambito della legislazione italiana, l’infortunio sul lavoro è definito come ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa (art. 2 D.P.R. n. 1124/1965). Di conseguenza, gli elementi che costituiscono la fattispecie sono la presenza di una lesione causata da un fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona (causa violenta) nell’ambito dell’occasione di lavoro. Come è noto l’occasione di lavoro non è relativa al solo svolgimento delle mansioni previste nel contratto, ma è intesa in senso ampio sino a ricomprendere una serie di attività strumentali come, ad esempio, lo spostamento del lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, laddove l’infortunio che si verifica in tale contesto viene comunemente detto “in itinere”.
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