TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 23 gennaio 2014, n. 135
È illegittima l’ordinanza prefettizia nella parte in cui vieta, dalle ore 18,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali e prefestivi e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi, in una determinata borgata della città, di vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro, facendo seguito a svariati esposti con i quali i cittadini dell’area avevano segnalato all’autorità, sin dal gennaio 2006, la presenza nella zona di spacciatori e il verificarsi di tentativi di furto, di danneggiamento e, più in generale, di episodi di microcriminalità, considerato che non sussistono condizioni proporzionate all’attivazione del potere prefettizio. Come si evince dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalle segnalazioni della popolazione residente (risalenti ai primi mesi dell’anno 2006), il fatto giustificativo del provvedimento, ossia la presenza nella borgata di soggetti (per lo più extracomunitari) dediti all’abuso di bevande alcoliche e all’impiego di bottiglie acquistate presso gli esercizi commerciali della zona come strumenti atti ad offendere, era già emerso agli inizi del 2006. Il provvedimento prefettizio è intervento a distanza di quasi due anni dalle segnalazioni (ottobre dell’anno successivo) e non contiene il riferimento a fatti prossimi alla sua emanazione indicativi di una più recente recrudescenza o di un incremento in forme impreviste e particolarmente gravi della microcriminalità già avvertita nell’area. La situazione di fatto fronteggiata dal provvedimento in questione non presentava, pertanto, caratteri di eccezionalità ed urgenza, né tali fattori risultano menzionati nel preambolo o nella motivazione del provvedimento prefettizio. La carenza di validi e concreti presupposti, adeguati ai richiamati parametri normativi, mina la validità dell’atto impugnato. Sotto diverso profilo, la persistenza da tempo di fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano induce a ritenere che, a contenimento degli stessi, dovessero essere tempestivamente attivati gli ordinari mezzi giuridici posti a disposizione della pubblica autorità. Al contrario, il ricorso all’esercizio del potere extra ordinem prefettizio è intervenuto tardivamente, quanto ormai non era più percepibile il carattere emergenziale ed urgente del fenomeno che si andava a contrastare. Tale modus agendi appare difforme dai citati parametri normativi e, in particolare, dai richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non potendosi consentire che l’amministrazione, in luogo di predisporre con tempestività gli strumenti ordinari reinvenibili nell’ordinamento per prevenire e fronteggiare il pericolo di compromissione dell’ordine pubblico, faccia ricorso a mezzi straordinari che l’ordinamento consente di utilizzare eccezionalmente e solo in presenza di situazioni di concreta ed attuale emergenza.
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