L’articolo 20 del Codice della Strada, dopo aver previsto un divieto assoluto di occupazione del suolo pubblico inerente le strade di tipo A), B), C) e D), è stato possibilista sull’eventualità di una collocazione di beni di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo – compresi fiere e mercati, veicoli, baracche, tende e simili – a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
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