In materia di gioco pubblico, una prima riserva statale è rappresentata dal fatto che trattasi di materia soggetta a legislazione esclusiva dello Stato posto che, con riferimento al gioco d’azzardo, vietato dall’art. 718 c.p., trova applicazione l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., mentre i giochi e le scommesse autorizzati attengono alla materia della pubblica sicurezza di cui all’art. 117, comma 2, lett. h), Cost.: la disciplina dei giochi pubblici spetta, dunque, allo Stato o ad altri enti indicati da leggi, con esclusione di altri centri di normazione quali la regione e la provincia.
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