Indennizzo da ritardo anche per casi “scusabili”

30 Aprile 2014
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di S. Biancardi

La recente direttiva del 9 gennaio 2014 del Dipartimento della funzione pubblica ha fornito le linee guida in materia di indennizzo da ritardo.
Il dipartimento ha puntualizzato che detto indennizzo deve essere corrisposto anche quando il ritardo è dovuto a comportamenti scusabili della pubblica amministrazione, come nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. In sostanza l’eventuale dolo o negligenza della pubblica amministrazione sono irrilevanti ai fini della erogazione dell’indennizzo.

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