Movimentazione clienti nelle attività ricettive: interessante sentenza della Cassazione

31 Luglio 2014
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 32777 del 9 aprile 2014, ha annullato una sentenza del tribunale di Belluno che aveva condannato un preposto di un’attività ricettiva per aver trasmesso con ritardo all’autorità di PS le schede di ospitalità dei clienti. I fatti occorsi risalgono al 30 agosto 2010, data nella quale era ancora vigente la legge 135/2001 che aveva così modificato il comma 3 dell’art.109 del TULPS “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo”.
Al momento della sentenza della Corte di Cassazione ( 9 aprile 2014) la legge n. 135/2001 risulta abrogata dal d.lgs. n. 79/2011 ( a sua volta poi dichiarato, nella quasi sua totalità, illegittimo dalla corte Costituzionale), ma la Corte  fa presente che la sostituzione in toto della legge n. 135/2001 non comporta la eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo che tale legge 135/2001 ha effettuato sul dettato normativo dell’art. 109 TULPS . Detto questo però, la Cassazione annulla la sentenza di condanna in quanto la “consegna tardiva delle schede” non è più presente nella vigente formulazione del comma 3 dell’art. 109 che impone solo che “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
In sintesi il vigente comma 3 dell’art.109 impone l’obbligo di comunicare entro 24 ore  in via informatica i nominativi dei clienti e non di consegnare copia delle schede.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento