Si rammenta che l’articolo 14 della legge n.23/2014 rinvia ad un successivo decreto, ancora non emanato, l’individuazione di predeterminate distanza tra le sale giochi e i luoghi particolarmente sensibili.
Per il TAR il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012; pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.
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