Il TAR, in merito al D.L. 1/2012 che ha introdotto norme di ampliamento della possibilità di localizzazione di nuove farmacie, ha così precisato: l’art. 11 del DL n.1/2012 indica chiaramente la volontà del legislatore di garantire la l’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale, ancorandola al parametro demografico dei 3.300 abitanti; pertanto, soprattutto in questa fase di prima applicazione, il citato art.11 supera le dettagliate logiche cui era improntato il diverso istituto delle “piante organiche”, (che comportava l’esatta delimitazione dell’area considerata per autorizzare l’apertura di una nuova farmacia) anche perché la delimitazione della zona non ha più valenza autonoma, ma ha la sola funzione di vincolare il titolare della nuova sede a mantenerla all’interno della zona medesima.
Farmacie: distribuzione sul territorio
Il TAR, in merito al D.L. 1/2012 che ha introdotto norme di ampliamento della possibilità di localizzazione di nuove farmacie, ha così precisato: l’art. 11 del DL n.1/2012 indica chiaramente la volontà del legislatore di garantire la l’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale, ancorandola al parametro demografico dei 3.300 abitanti; pertanto, soprattutto in questa fase di prima applicazione, il citato art.11 supera le dettagliate logiche cui era improntato il diverso istituto delle “piante organiche”, (che comportava l’esatta delimitazione dell’area considerata per autorizzare l’apertura di una nuova farmacia) anche perché la delimitazione della zona non ha più valenza autonoma, ma ha la sola funzione di vincolare il titolare della nuova sede a mantenerla all’interno della zona medesima.
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