L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella
segnalazione AS1178 dell’ 11 marzo 2015 ha precisato che i distributori stradali di carburante possono restare in funzione 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura e che le disposizioni comunali e regionali non possono limitare la libera iniziativa degli operatori ma devono conformarsi a queste indicazioni. Poichè l’art. 28, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 stabilisce che tutti gli impianti di distribuzione devono dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato al fine di assicurare “ la disponibilità del prodotto – ancorché nella modalità self-service – praticamente presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale, in qualunque ora del giorno e della notte e in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo”, prevedere delle limitazioni di orario comporta “una restrizione severa all’offerta di servizi e “costituisce una misura restrittiva e discriminatoria”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento