Allegato B – Stralcio
La XIII Commissione,
premesso che:
l’articolo 30-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha modificato l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante la disciplina amministrativa per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;
in particolare, esso ha modificato il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 disponendo che «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»;
rispetto al testo previgente è stato eliminato l’inciso «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità» posto subito dopo le parole «azienda agricola»;
il Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 23488 del 12 febbraio 2014, in risposta al quesito formulato dalla polizia locale di un comune, ha sostenuto che non è più possibile per gli imprenditori agricoli effettuare l’attività di vendita su una superficie all’aperto privata, anche nel caso che della medesima il soggetto in questione abbia disponibilità, in conseguenza della evidenziata modifica normativa;
in tal modo l’interpretazione del Ministero dello sviluppo economico restringe notevolmente l’ambito di applicazione della vendita diretta come conseguenza di una innovazione legislativa finalizzata al contrario, nelle intenzioni del legislatore, a semplificarne le modalità di esercizio;
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), in una nota del 13 dicembre 2013 con la quale sono state fornite indicazioni sull’applicazione delle novità legislative in materia di attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, con riferimento alla vendita effettuata su aree private delle quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dello sviluppo economico, che tale esercizio non sia vietato, ferma restando la comunicazione al comune nel cui territorio insiste l’area privata adibita alla vendita;
la vigente formulazione della disposizione in commento (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001) non comporta in alcun modo restrizioni o divieti all’esercizio della vendita diretta su aree private diverse da quelle ubicate nella sede principale dell’azienda agricola delle quali l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità sulla base di un titolo legittimo; tale interpretazione risulta conforme con la previsione generale in tema di vendita diretta recata dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, secondo cui: «Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per chiarire con urgenza che la disposizione di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nell’attuale formulazione, non prevede alcuna restrizione o divieto all’esercizio della vendita diretta su aree private all’aperto diverse da quelle ubicate nella sede principale dell’azienda agricola delle quali l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità sulla base di un titolo legittimo;
ad adottare le necessarie iniziative per valorizzare e semplificare l’attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
(7-00312) «Oliverio, Anzaldi, Cova, Marrocu, Mongiello, Taricco, Tentori, Antezza, Covello».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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