Con comunicato del 02/07/2015 l’ANCI risponde al seguente quesito.
DOMANDA:
Il comune intende utilizzare alcune fototrappole (strumenti utilizzati soprattutto da cacciatori e polizia provinciale e che effettuano fotografie in sequenza molto rapida al passaggio davanti al loro raggio di azione) in zone periferiche e di campagna per contrastare alcuni fenomeni molto diffusi di scarico illecito di rifiuti. Che accorgimenti occorre adottare? Occorre effettuare una programmazione da comunicare ad enti sovraordinati? Occorre installare della segnaletica a tutela della privacy o si possono effettuare accertamenti a sorpresa? Il Comune intenderebbe utilizzarle, soprattutto di notte, senza segnalamento, travisate (sono grandi quanto una cassetta postale ordinaria) ed a rotazione (sono 4) in varie zone della città in modo da non dare punti di riferimento e scoraggiare lo scarico abusivo. Occorre adottare qualche atto dirigenziale o dell’organo politico? Ci sono differenziazioni di tutela ove si utilizzino di notte in aperta campagna o nella mattina presso i cassonetti ovvero presso discariche abusive?
RISPOSTA:
L’iniziativa ipotizzata dal proponente del quesito è da ritenere non preclusa all’ente locale interessato, ma la sua concreta attuazione richiede l’adozione di particolari cautele ed attenzioni per i connessi aspetti di tutela della privacy e della riservatezza della collettività coinvolta.
A tal specifico proposito, salvo quanto in prosieguo si dirà sulla concreta organizzazione (amministrativa e logistica) dell’intervento, è consigliabile che il relativo progetto, prima della sua approvazione venga sottoposto ad una verifica preliminare di ammissibilità da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (artt. 17 e 154, comma 1 lettera c) del Codice della Privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003).
L’iniziativa ipotizzata, infatti, concerne un progetto, nei termini e con le modalità sopra descritte, per finalità di sicurezza urbana tramite un preesistente sistema locale di videosorveglianza, da incrementare per gli scopi specifici.
In particolare, il sistema di sorveglianza, come pensato dal proponente, dovrebbe dispiegare la sua azione prolungata durante l’intera frazione notturna (o gran parte) della giornata.
Il progetto, come si accennava, è sicuramente esperibile, ma non potrà sottrarsi al rispetto delle (specifiche) prescrizioni in materia di informativa di cui all’art. 13 del citato Codice Privacy.
A mente delle prescrizioni dettate dal Garante nel corso degli anni (ultimo del 8 aprile 2010), i soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice).
Anche per i soggetti pubblici sussiste l’obbligo di fornire previamente l’informativa agli interessati (art. 13 del Codice).
Nel caso di specie, però, il Garante ha previsto particolari disposizioni a favore dei trattamenti effettuati dagli organi di polizia, che in alcuni casi affrancano in tutto o in parte dalle ordinarie forme di informativa, le cui modalità sono puntualmente chiarite e descritte nel richiamato provvedimento del 2010, che si invita a consultare, con particolare riferimento ai punti 3 e 5, oltre che agli allegati (modelli di informativa su supporto che indichino l’attivazione anche in orario notturno e possibile registrazione con sistemi simbolici o riassuntivi).
Il progetto comunale, contenente le linee amministrative e operative dell’iniziativa, andrà approvato dall’organo collegiale esecutivo e demandato per la relativa esecuzione, con eventuale assegnazione delle risorse finanziarie necessarie (ulteriori videocamere, cartellonistica, ecc.), al dirigente responsabile del servizio di Polizia Comunale o del dirigente cui risultano organizzativamente assegnate le relative funzioni in sede locale.
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