È legittimo il provvedimento di diniego di presa d’atto della segnalazione certificata di inizio attività-Scia volta a trasferire dalla sede originaria in un capannone artigianale un’attività di confezione di presepi natalizi e relativi elementi, quali statuine e paesaggi, perché incompatibile con lo strumento urbanistico generale vigente, che nell’area di interesse ammette solo destinazioni d’uso residenziali o residenziali commerciali, queste ultime ove realizzate in concomitanza. Le norme sulle liberalizzazioni contenute agli artt. 3 d.l. 13.8.2011, n.138, convertito nella legge 14.9.2011, n. 148, 31, e 34 d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, e 1 .d.l. 24.1.12012, n. 1 convertito nella legge 24.3.2012, n. 27 (le quali, com’è noto, sanciscono, in sintesi, un’ampia liberalizzazione delle attività economiche) consentono, in generale, al comune di limitare, in assoluto o per categorie, le attività commerciali insediabili sul territorio, purché ciò sia giustificato da ragioni urbanistiche e non da fini di dirigismo economico, che nella specie non risultano nemmeno allegati (per tutte, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 10.10.2013, n. 2271 e, nella giurisprudenza della sezione, sez. I, 29.4.2015, n. 606).
Liberalizzazione di attività economiche
Enti locali – attività artigianali – trasferimento di sede – segnalazione certificata di inizio attività (Scia) – provvedimento di diniego di presa d’atto – legittimità – fattispecie TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I – Sentenza 21 agosto 2015, n. 1107
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