PANIFICI: intesa Stato-Regioni

Si è raggiunta un’intesa sullo schema di decreto che  definisce la denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata

9 Ottobre 2015
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In data 24 settembre 2015 le Regioni, nel corso della Conferenza Stato-Regioni, hanno raggiunto un’intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.

L’emanazione di questo decreto è stato previsto dall’art. 4, comma 2-ter della L. n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, con l’obiettivo di determinare la denominazione di «panificio», di «pane fresco» e l’adozione della dicitura «pane conservato».

All’articolo 8 del decreto viene disciplinata la figura del “Responsabile dell’attività produttiva” che deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

Questa figura professionale è tenuta a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata devono essere deliberati dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento.

Detta formazione non è richiesta se il responsabile dell’attività produttiva è già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;
b) aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo;
c) aver conseguito un diploma in materie attinenti, all’attività di pianificazione, incluso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma;
d) aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all’attività di panificazione, conseguito nell’ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all’attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli standard professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

 

 

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