Recepimento della direttiva europea in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo relativo alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati

28 Dicembre 2015
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Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Il recepimento della direttiva Ue sui prodotti del tabacco prevede queste novità:

  • il divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti;
  • le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% della superficie esterna del fronte e retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare;
  • le revisioni relative alle confezioni unitarie: divieto di vendita dei pacchetti da 10 e piccole confezioni di tabacco;
  • divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori;
  • le disposizioni relative alle sigarette elettroniche;

Importanti, inoltre, tutta una serie di disposizioni finalizzate alla tutela dei minori come:

  • divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione;
  • divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
  • divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
  • inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
  • verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

 

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