IL QUESITO DEL GIORNO – Parco di divertimento – pista pattinaggio – verifiche

Ai fini autorizzatori per una pista di pattinaggio è necessario o meno l’intervento della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo?

31 Dicembre 2015
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Quesito

Si chiede ai fini autorizzatori, se una pista di pattinaggio di dimensioni pari a m. 30,00 per m. 12,50 posizionata in una piazza non transennata ed quindi con accesso libero, concepita per un contenimento di n. 80 persone paganti per l’accesso nella pista stessa, sia necessario o meno l’intervento della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo. Qualora vicino alla stessa pista vi siano collocate le seguenti attrazioni: virtual Planet di m. 13,50 per 5,20, un tiro a segno di m. 3×3, una rotonda pesca di m. 6 x 6 ed un trenino per bambini di piccole dimensioni, tutte di proprietari diversi, in tal caso e’ necessario l’intervento della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo, anche alla luce della nota prot. n. 557/PAS/U/005089 /13500 del 14/03/2013 emanata dal ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza?

Risposta

La pista di pattinaggio su ghiaccio rientra fra le attività dello spettacolo viaggiante salvo che non si tratti di un impianto sportivo utilizzato solamente per l’esercizio dell’attività sportiva; nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all’art.4 della legge n. 337/68, tra le medie attrazioni, si legge “PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO O A ROTELLE Trattasi di pista per pattinaggio su ghiaccio o a rotelle al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo”; se la pista viene installata al di fuori di parchi divertimento, quindi come attrazione isolata, è comunque necessario il rilascio della licenza di cui all’articolo 69 del TULPS per spettacolo viaggiante e detta attrazione deve essere in regola con la disciplina della registrazione delle attività, corretto montaggio ecc. Nella citata circolare il Ministero precisa che “Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.” Da quanto indicato nel quesito, la situazione rappresentata potrebbe rientrare in tale descrizione. Il Ministero però nella circolare precisa che “In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l’allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza”. La valutazione quindi, sulla necessità di un parere della commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 tulps, deve essere fatta da chi ha piena conoscenza dei luoghi , delle modalità con cui queste attrazioni operano e sull’afflusso presunto; è ovvio che nel dubbio della decisione, un parere della commissione tutela chi rilascia la licenza.
 
 
 

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