QUESITO
Sì chiede se in sede di scia di avvio attività in campo alimentare per cui è necessaria anche la scheda 2 per i requisiti professionali, sia necessario richiedere anche la documentazione (copia attestato/diploma/versamenti inps ecc..) attestante il possesso del requisito professionale autocertificato. Oppure è compito dell’ente competente effettuare la verifica direttamente al soggetto che ha rilasciato la documentazione attestante il requisito.
RISPOSTA
Il principio enunciato nel
DPR n. 445/2000 consente al cittadino di autocertificare stati, fatti e qualità dei quali egli è a conoscenza e la pubblica amministrazione dovrà eseguire i controlli, anche a campione. La dichiarazione resa dal cittadino quindi dovrà contenere solamente le indicazioni indispensabili a consentire all’ufficio di poter reperire i documenti o le notizie autocertificate; nel caso di specie sarà sufficiente che nella certificazione si indichi gli estremi dell’attestato o del titolo di studio o di aver prestato la propria opera quale dipendente qualificato per un periodo pari o superiore a quello stabilito, in tale ipotesi sarà il comune che dovrà provvedere a reperire presso la regione copia dell’attestato, o presso il plesso scolastico il diploma o la certificazione della direzione didattica o dall’INPS le notizie atte a consentire la verifica sia della qualifica attribuita al lavoratore che la tipologia di azienda nella quale si prestò servizio.
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