Gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e quelli di ricarica per veicoli elettrici sono classificabili latu sensu come opere di urbanizzazione secondaria ed infrastrutture, complementari al servizio della circolazione stradale e per questo non sono incompatibili con la destinazione agricola impressa dallo strumento urbanistico ad un’area.
La loro installazione non richiede la preventiva attivazione del meccanismo della variante urbanistica ex art. 8 dpr 160/10.
Del resto la tipizzazione urbanistica di zona agricola riveniente dal PRG, essenzialmente, ha la finalità di contenere l’espansione residenziale ma non preclude interventi che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.
Non solo.
L’art.2 c.1 bis del d.lgs. 32/1998 (che contiene la disciplina generale in tema di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) espressamente prevede che “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 461 dello scorso 22 gennaio 2025 ha annullato il diniego opposto dal Comune di Vicenza ad alcuni proprietari di un suolo che avevano richiesto un permesso di costruire per autolavaggio ed impianto di carburanti, facendo leva sulla presunta incompatibilità urbanistica dell’area.
Secondo Palazzo Spada non sussiste alcuna incompatibilità di questi impianti con la zona agricola, in ragione del loro interesse pubblico e della complementarietà con la circolazione stradale.
In questo ambito, del resto, in base alla legge quadro in materia (d.lgs. 32/1998) ed alla consolidata giurisprudenza amministrativa, vige il principio di liberalizzazione degli impianti di carburanti, compatibili con qualunque destinazione impressa dagli strumenti urbanistici comunali (ad eccezione dei centri storici e di zone del territorio attinte dalla presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali soggetti all’osservanza di distanze).
In sintesi, la localizzazione di tali impianti è ammissibile anche in zona agricola e senza necessità di ricorrere all’istituto della variante urbanistica da approvarsi a cura del Consiglio Comunale, costituendo mero adeguamento degli strumenti urbanistici.
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